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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GUARDRAIL: DOVREBBERO PROTEGGERE INVECE UCCIDONO!

Dal 2000 a oggi sono stati installati soltanto 64 km di dispositivi salva motociclisti su 851.000 km di strade. La maggior parte delle Pubbliche Amministrazioni si rifiuta di installarli perché convinta che rischia meno, ignara dei recenti orientamenti giurisprudenziali che le condanna per mancata manutenzione.

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Il tipo di guardrail più pericoloso (Foto Roberto Motta)

La responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni. Lo scorso gennaio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli scriveva su FB: «È assurdo morire per colpa di un guardrail che dovrebbe proteggerti. Ancora più assurdo pensare che ciò accada non per un problema di soldi, ma soltanto perché manca una norma che obblighi chi gestisce le strade a installare una protezione adatta a scooteristi e motociclisti».

Oggi la norma c’è e presto sarà sottoposta a un gruppo di lavoro che avrà il compito di migliorarla ed emendarla, anche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 17.5.2019. L’argomento ‘guardrail’ è quindi tornato di attualità grazie al decreto che regola l’installazione dei dispositivi salva motociclisti (DSM). Nell’attesa che entri in vigore (devono trascorrere 180 giorni dalla pubblicazione in GU), quali sono le responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni (PA) in caso di incidente?

Lo abbiamo chiesto all’avvocato Barbara Vancini, specializzata in responsabilità civile e delle Pubbliche Amministrazioni, già conosciuta su queste pagine.

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L’avvocato Barbara Vancini

– Avv. Vancini, in caso di lesioni causate dall’impatto contro un guardrail o dalla scarsa manutenzione delle strade gestite dalle PA, il motociclista ha diritto a un risarcimento?

«Se esaminiamo il percorso della Giurisprudenza, dalla fine anni ’90 fino a oggi, ci rendiamo conto di quanto sia diventata preoccupante l’attuale situazione delle strade italiane. L’articolo 2051 del codice civile “Danno cagionato da cose in custodia stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” quindi riconosce una responsabilità oggettiva degli Enti per le cose (strade) avute in custodia.

Con il suddetto articolo c’è una vera e propria “presunzione di colpa” per le PA e gli Enti gestori delle strade (ANAS, Comuni, Regioni, Province, Città Metropolitane) in caso di incidente causato dal peggioramento delle infrastrutture stradali dovuto alla scarsa manutenzione. L’Ente gestore non ha colpa se riesce a provare che si è verificato il “caso fortuito” (neve, tempeste, terremoti, fattori terziari che escludono il nesso causale, ecc.).

Nei primi anni 2000, l’art. 2051 Cc non era applicato dalla Giurisprudenza perché si riteneva fosse troppo severo e con un onere a carico della PA troppo gravoso.

Fino al 2003, la Cassazione stabiliva che, in caso di circolazione stradale, l’art. 2051 c.c. NON si applicasse all’Ente proprietario della strada (Cass. Civ. 2074/2002), in considerazione della vasta estensione della rete stradale che impediva agli Enti l’effettivo e costante controllo previsto dal citato articolo.

In caso di danno riportato da un utente a causa del cattivo stato della strada, il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare anche la condotta colposa dell’Ente, applicando l’art. 2043 “Risarcimento per fatto illecito” che stabilisce “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”».

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Guardrail a Milano, viale Serra (Foto Roberto Motta)

– In altre parole, era quasi impossibile dimostrare la colpa dell’Ente gestore della strada…

«L’Ente gestore era quasi sempre esente da responsabilità sulla base del fatto che l’estensione dei tratti stradali non consentiva di esercitare un potere di controllo completo, tale da dare origine alla custodia (Tribunale di Milano, 25 settembre 1997).

Nel gennaio 2003 incominciò una vera e propria svolta giurisprudenziale con le sentenze della Cassazione 13 gennaio 2003, n. 298 e 15 gennaio 2003 n. 488 che dichiararono applicabile l’art. 2051 c.c. all’Amministrazione proprietaria della strada. Queste sentenze avviarono un completo revirement della precedente giurisprudenza e imposero che la condotta del custode della strada fosse valutata caso per caso, secondo un’indagine concreta. Affermarono che un’autostrada, poiché strada destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, deve essere dotata di tutti quei dispositivi di sicurezza idonei a garantire un efficace controllo e una costante vigilanza».

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Guardrail a Milano, viale Certosa (Foto Roberto Motta)

– Cosa ha portato la svolta della Cassazione?

«Ha aperto la strada a un crescente numero di cause risarcitorie contro la PA. Ciò è dipeso proprio dalle condizioni ormai note in cui si trovano numerose strade italiane, responsabili di morti e feriti gravi.

Da qui la Cassazione ha cominciato a prendere una posizione favorevole per il danneggiato e ha stabilito una vera e propria presunzione di colpa a carico delle Pubbliche Amministrazioni, superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero del concorso colposo del danneggiato (Cass. 8229/2010; Cass. 4279/2008; Cass. 28811/2008, 4279/2208). Arrivò a stabilire che la mancanza di un guardrail e la scarsa manutenzione delle infrastrutture genera responsabilità (Cass. 9547/2015).

Negli ultimi anni, si è osservata una vera e propria inversione dell’orientamento giurisprudenziale. Le ultime sentenze sostengono che “In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori, ognuno di essi deve essere autonomamente apprezzato per determinare in quale misura lo stesso abbia contribuito al verificarsi dell’evento. Ciò attesta la funzione del guardrail di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove è collocato quindi l’Ente territoriale che lo predispone è tenuto a curarne la manutenzione anche al fine di evitare che diventi elemento potenzialmente pericoloso e, come tale, fonte autonoma di danno risarcibile”. È quanto stabilito dalla Cassazione nella nota ordinanza n. 22801/2017».

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Il famigerato paletto ghigliottina (Foto Roberto Motta)

– Può fare un esempio?

«Il caso al vaglio della Corte riguardava un motociclista che, percorrendo una strada comunale in corrispondenza di un solco nell’asfalto non segnalato, e di terriccio fangoso non rimosso, perdeva il controllo del veicolo, veniva sbalzato contro il guardrail e subiva l’amputazione dell’arto superiore. Con la predetta ordinanza anche la Cassazione ha riconosciuto la pericolosità intrinseca dei guardrail, LA VERA CAUSA delle gravi lesioni riportate negli incidenti. Ha disposto che vi era responsabilità del Comune per la loro mancata manutenzione, in palese violazione dell’art. 14 del Codice della strada (CdS). Dello stesso avviso sono le ultime sentenze: Cass. 24178/2018, 260/2017, 14254/2011; Ord. 10916/2017».

– Eppure ci sono Pubbliche Ammnistrazioni che lasciano i guardrail cosi come sono, anche se sono obsoleti, per non assumersi la responsabilità delle lesioni che subisce chi vi impatta contro…

«Non c’è traccia di cause intentate contro Case produttrici di DSM. Ho eseguito personalmente la ricerca giurisprudenziale e quella tra le aziende che producono tali dispositivi».

– Tutto questo cosa comporta?

«La Giurisprudenza ha riconosciuto la pericolosità insita nei guardrail e la colpa delle PA nella violazione dell’obbligo di manutenzione, ex art. 14 del CdS, e nel più generico dovere di mettere in sicurezza le strade, tuttavia, oggi sono risarciti soltanto i morti che nessuno porterà mai in vita. L’obiettivo sociale da perseguire è prevenire gli incidenti per evitare che ci siano altri morti».

La realtà è che, ad eccezione di alcuni rari casi, le Pubbliche Amministrazioni preferiscono investire le proprie risorse in direzioni economiche più vantaggiose anziché salvaguardare la vita degli utenti della strada, soprattutto quelli vulnerabili.

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La scarsa manutenzione è causa di lesioni (Foto Roberto Motta)

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